Linee Guida RSA in dettaglio (Accesso, Soggiorno, Dimissioni)
(Deliberazione del Direttore Generale ASREM n. 677 del 18-06-2019 “Linee guida per l’accesso alle prestazioni Riabilitative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari”)
- PROCEDURE DI AMMISSIONE
La Regione Molise, disciplina le modalità di accesso alla graduatoria del Registro Unico delle persone aspiranti al trattamento in RSA, fermo restando che l’ammissione e la dimissione ai trattamenti di residenzialità è disposta a seguito della valutazione effettuata dalla UVM, territoriale competente, mediante l’applicazione della SVaMA (Scheda di Valutazione Multidimensionale dell’Anziano). - PRESENTAZIONE, ACCOGLIMENTO E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata dal cittadino o dagli aventi diritto secondo la normativa vigente ovvero dalla UO ospedaliera dopo la fase acuta di malattia alla PUA competente per Distretto socio sanitario di residenza. La PUA competente per Distretto socio sanitario di residenza provvede a prendere in carico la domanda, corredata dalla Scheda Sanitaria compilata dal Medico Curante, apponendovi la data di ricezione ed il numero di protocollo. La discussione delle domande avviene in ordine cronologico e viene fissata dalla segreteria UVM territoriale competente entro il 7° giorno successivo alla data di protocollo della domanda. - GRADUATORIA UNICA
A seguito della valutazione, il cittadino viene collocato nella graduatoria del Registro Unico informatizzato su rete regionale delle persone aspiranti al trattamento di residenzialità, ordinata per punteggio decrescente.
La graduatoria deve riportare:
– Dati anagrafici del richiedente (data di nascita; sesso; comune di residenza prima dell’ingresso in struttura; ASL di provenienza)
– Data valutazione UVM;
– Profilo di autonomia (scheda SVaMA con validità fino ad un massimo di tre anni, salvo richiesta di rivalutazione da parte dell’interessato o degli aventi diritto, mediata dal responsabile del caso definito nella UVM, a seguito di cambiamenti significativi della situazione);
– Punteggio di gravità complessiva determinato in base alla situazione di salute, alla situazione sociale ed economica e alla presenza di significative alternative alla istituzionalizzazione;
– Indicazione della RSA per la quale il cittadino ha espresso preferenza di accoglimento. (Tale preferenza è sottoposta a valutazione di appropriatezza da parte della UVM per la verifica della corrispondenza tra i bisogni assistenziali della persona richiedente e l’offerta della RSA).
A parità di punteggio la precedenza viene definita in base ai seguenti criteri, enunciati in ordine di priorità:
– Punteggio rilevato nella scheda di valutazione sociale;
– Età anagrafica, con preferenza alla persona più anziana;
– Data di presentazione della domanda;
– Non aver mai fruito di ricovero in RSA;
La graduatoria unica è distinta per profilo assistenziale (SVaMA). Eventuali passaggi di graduatoria devono necessariamente risultare da valutazione da parte della UVM.
La graduatoria unica, sarà automaticamente aggiornata sulla base di elementi modificativi della stessa, quali:
– la disponibilità di posti in RSA (a tal fine si dispone la immediata comunicazione alla ASReM da parte delle RSA della propria disponibilità o meno ad accogliere un nuovo ospite);
– ingresso in struttura residenziale del cittadino;
– nuove richieste di iscrizione alla graduatoria unica;
– decesso di un cittadino iscritto nella graduatoria;
– rinuncia dell’utente in altra regione;
– aggravamento della condizione complessiva di non autosufficienza;
– proroga del ricovero.
L’aggravamento può essere valutato dall’UVM dopo almeno sei mesi dall’ultima valutazione ma sempre previa richiesta motivata da parte dell’interessato o degli aventi diritto di riferimento. Qualora si verifichi un cambiamento “significativo” della gravità complessiva dell’utente, l’interessato (o gli aventi diritto) può richiedere una rivalutazione anche prima dei sei mesi. Per cambiamento “significativo” deve intendersi una documentata variazione dello stato che renda ipotizzabile e verosimile una modifica nel profilo di autonomia e/o nel punteggio derivante dalla scheda tecnica (SVaMA).
La PUA territoriale competente comunica al cittadino richiedente l’esito della valutazione della UVM a il suo inserimento nella graduatoria per l’accesso ai servizi residenziali. La RSA presso la quale si rende disponibile il posto deve darne comunicazione immediata alla PUA del Distretto socio sanitario nella quale opera.
- AMMISSIONE IN STRUTTURA
Il Direttore del Distretto socio sanitario emette la richiesta per l’accesso alla RSA nel momento in cui la disponibilità dell’ospite si associa all’effettiva disponibilità del posto letto nella RSA secondo la seguente modalità operativa:
– Nel momento in cui il cittadino viene iscritto nella graduatoria unica ed ha espresso il gradimento per uno o più RSA, le stesse RSA saranno informate e documentate;
– La RSA comunica formalmente e tempestivamente, e comunque entro le 24 ore, alla PUA competente per territorio, la disponibilità ad accogliere un nuovo
ospite, compatibilmente con la tipologia del posto letto;
– Accertata la disponibilità del posto letto la PUA competente per territorio
informa la prima persona in graduatoria di tale disponibilità in relazione alla tipologia del posto liberatosi e ne dà contestuale comunicazione alla RSA prescelta dal cittadino.
– Qualora non vi sia la disponibilità del posto letto presso la RSA prescelta dal cittadino primo in graduatoria e avente diritto al ricovero, il cittadino sarà ugualmente contattato per esprimere la propria scelta sulla RSA che ha la disponibilità di un posto letto; nel caso non venga accettata la disponibilità della RSA diversa da quella scelta, l’interessato rimane in graduatoria utile, seppur dinamica circa la posizione assegnata, fino alla dichiarata disponibilità da parte della RSA prescelta.
L’utente in fase di dimissione ospedaliera e titolare di un progetto di assistenza residenziale extraospedaliera elaborato dalla UVM è tenuto ad accettare, in alternativa al rientro a domicilio, qualunque proposta di accoglienza in struttura, anche non di preferenza, tra quelle che esistono nel territorio della ASReM. I suddetti cittadini che dimessi dall’ospedale vengono accolti in struttura non di preferenza hanno facoltà di inoltrare richiesta, alla competente PUA, di trasferimento in un’altra RSA, purché siano trascorsi almeno due mesi dall’inserimento nella struttura ospitante.
Nel caso l’interessato rinunci momentaneamente all’ingresso in una delle strutture per le quali ha espresso la propria preferenza richiedendo di mantenere il proprio nominativo nella graduatoria unica, l’ASReM provvederà a sospendere la richiesta per un mese. Alla scadenza del mese la richiesta verrà reinserita nella graduatoria unica e seguirà da quel momento il normale scorrimento previsto secondo l’ordine di precedenza sopra descritto. Un’eventuale seconda rinuncia comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria unica. Il reinserimento ulteriore potrà avvenire soltanto previa presentazione di una nuova richiesta.
- REGISTRO UNICO DELLA RESIDENZIALITÀ
Il registro unico della residenzialità rappresenta lo strumento di approvazione del flusso informativo sulla assistenza residenziale e semiresidenziale territoriale (extraospedaliera), che contiene i dati fondamentali per il governo della materia a livello locale e di gestione e monitoraggio costante delle richieste di residenzialità, nel rispetto del DM 17.12.2008. A tal fine le RSA, in attesa dell’elaborazione a livello regionale di un sistema informativo dedicato, dovranno dotarsi di un sistema informativo da cui risulti chiaramente documentabile:
• la cartella personale con i dati anagrafici dell’ospite;
• il profilo assistenziale e la scheda SVaMA validata dalla UVM territorialmente competente;
• la diagnosi di entrata, l’anamnesi familiare e personale, l’esame obiettivo, gli eventuali esami di laboratorio e specialistici, il programma terapeutico, comprensivo degli aspetti riabilitativi, gli esiti e i postumi, nonché le eventuali interruzioni di trattamento o ricovero;
• data di ingresso;
• data di uscita. - Le RSA sono tenute a fornire, a richiesta degli organi di controllo, ogni altra documentazione ritenuta necessaria al fine della valutazione della qualità dei servizi.